UNTC

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, l’associazione denominata “UNIONE NAZIONALE TUTELA CONSUMATORI”, regolata dal presente Statuto, dagli artt . 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi della legge 383 del 7 dicembre 2000.

L’Associazione può essere indicata anche attraverso l’uso dell’abbreviativo “UNTC”.

ART. 2 – SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede legale in Perugia, Via Campo di Marte n. 19 ( 06124 Perugia ) e sede secondaria in Assisi, località Santa Maria degli Angeli (06081), Via Raffaello snc a durata illimitata.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e viene deciso con deliberazione del Consiglio Direttivo che darà comunicazione agli associati.

ART. 3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione ha lo scopo esclusivo di promuovere, tutelare e difendere gli interessi dei consumatori, degli utenti di beni e servizi, assumendo ogni iniziativa idonea a garantirli come singoli e come collettività.

L’associazione è autonoma e democratica, libera e indipendente da ogni partito politico.

L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore dei consumatori e degli utenti, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L’associazione è un centro d’iniziativa, d’incontro, di aggregazione e di produzione nell’ambito della difesa del diritti dei cittadini in quanto utenti e consumatori.

In modo parti colare l’associazione agisce per:

a) La protezione del consumatore e dell’utente contro i rischi che possono nuocere agli interessi suoi economici e della società;

b) Lo sviluppo di iniziative tese all’informazione, educazione e formazione del consumatore e dell’utente, orientate alla costruzione di un rapporto socio-economico paritario sia con la produzione sia con la distribuzione;

c) La promozione e lo sviluppo dell’associazionismo fra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire a ognuno la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo tutte le iniziative di singoli e di gruppi che, consentendo la partecipazione democratica di ognuno, possono dare un contributo alla crescita del movimento per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori;

d) La promozione e la difesa della libertà di opinione, di espressione e d’informazione degli utenti e consumatori;

e) operare nel settore del risparmio e dell’effi cienza energetica, con lo scopo precipuo di promuovere e sensibilizzare la cultura dell’energia, attraverso lo studio, lo sviluppo, la ricerca e l’applicazione pratica per un utilizzo razionale di ogni risorsa, con l’adozione delle più opportune soluzioni tecniche in materia di efficienza e ottimizzazione delle risorse energetiche;

f) promuovere gruppi d’acquisto, stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi per gli associati;

g) promuovere osservatori per rilevare la qualità, i prezzi, le tariffe dei beni e dei servizi;

h) promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;

i) contribuire a riequilibrare la posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore e a rimuovere gli ostacoli posti alla libera concorrenza;

j) proporre la realizzazione di strutture, lo sviluppo delle energie rinnovabili e alternative, di provvedimenti e politiche che possano facilitare la diffusione della cultura del risparmio e dell’efficienza energetica;

k) proporre provvedimenti normativi al fine di migliorare, semplificare e armonizzare, ogni dato concernente la quantificazione dei consumi e dei costi dell’energia, e altresì promuovere e favorire, l’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili; altresì promuovere iniziative per l’indizione di referendum abrogativi o consultivi;

l) organizzare convegni, forum, blog, siti internet e ogni altro mezzo di informazione multimediale; corsi, attività di formazione professionale, culturali e progetti educativi nelle scuole, essere quindi parte attiva nella formazione in materia di risparmio e ottimizzazione delle risorse energetiche, verso i cittadini, gli enti pubblici e privati , le associazioni di categoria, i gruppi d’acquisto e comunque verso un pubblico sempre più vasto, per favorire la divulgazione, l’informazione e la conoscenza del risparmio energetico nel rispetto degli scopi dell’associazione;

m) promuovere ed elaborare ricerche e studi, piani di fattibilità e progetti , con particolare riferimento alle fonti energetiche rinnovabili e alternative (eolico, fotovoltaico, biomasse ecc.), autonomamente o su incarico di enti pubblici e organismi privati;

n) ricercare e ottenere, sui mercati dell’energia, le migliori condizioni economiche conseguibili, al fine dell’acquisto, per i fabbisogni energetici nell’interesse degli associati propri e di associazioni collegate; ricercare altresì ogni possibile agevolazione, in favore degli associati, in quanto collegate alle finalità istituzionali;

o) pubblicare periodicamente notizie e informazioni sull’energia e sulle attività di UNTC, anche sotto forma di rivista dedicata;

p) cooperare attraverso forme di gemellaggio, collaborazione e affiliazioni con altre associazioni, enti, movimenti , etc., site sia Italia che all’estero, con la possibilità di aprire anche sedi secondarie nazionale, a livello regionale.

q) provvedere alla creazione o alla registrazione dei propri segni, marchi, tabelle e quant’altro possa distinguere l’associazione stessa verso i terzi. Per un migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà possedere, gestire, prendere e/o dare in locazione attrezzature immobili e mobili, fare contratti o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, nonché richiedere contributi e ricevere partnerariato da Enti o associazioni di qualsiasi natura, internazionali, statali (regionali o locali), nel rispetto dei fini statutari e delle disposizioni legislative vigenti e di futura emanazione.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Al fine di raggiungere gli scopi sociali l’Associazione può affidare a soggetti terzi, organismi pubblici o privati, il compito di amplificare e promuovere gli scopi e le iniziative dell’associazione, delegando altresì l’attività di aggregazione e la raccolta di quote associative ed anche conferire mandati per ricerche di mercato e conclusione di differenti accordi commerciali in favore degli associati nel rispetto degli scopi istituzionali e coerentemente con la volontà che ogni singolo associato manifesta chiedendo l’ammissione all’associazione e quindi nel reciproco spirito di intenti.

I proventi delle attività saranno utilizzati per sostenere i costi delle iniziati ve istituzionali; in nessun caso possono essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite sia di prestazioni gratuite.

ART. 4 – I SOCI

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi e le modalità operative dell’associazione.
Possono essere associati anche associazioni, enti, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi con l’Associazione ed a condividerne i fini.
La qualità di associato si acquista mediante istanza di ammissione all’Associazione ed ha effetto dal giorno del ricevimento. Il Comitato Direttivo, in casi eccezionali e con adeguata motivazione, può sospendere l’esecutività dell’ammissione.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato.

L’iscrizione avviene presso la sede nazionale o le Sezioni territoriali dell’Associazione e comporta l’adesione ai principi costitutivi e alle modalità operative dell’Associazione, e l’impegno da parte del richiedente di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari nazionali e territoriali.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati.

L’importo della quota di adesione all’Associazione è determinato periodicamente, nella sua misura minima e massima, dal Comitato Direttivo dell’Associazione. È facoltà delle Sezioni territoriali determinare, nell’ambito del minimo e massimo fissati dal Comitato Direttivo, la quota richiesta annualmente agli associati, eventualmente istituendo diverse categorie di associati, avuto riguardo ai servizi loro resi, fermo restando in ogni caso che ad ogni associato sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto.

La quota associati va annua è di spettanza della Sezione presso la quale viene formalizzata l’adesione all’Associazione. Il Comitato Direttivo può stabilire una percentuale fissa o variabile di spettanza dell’Associazione Nazionale.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di associato e la quota associati va sono intrasmissibili.

Esistono tre categorie di soci:

1. soci fondatori : coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

2. soci effettivi : coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo.

3. soci onorari: L’Associazione potrà altresì conferire d’ufficio la qualifica di socio onorario a chi si sia meritoriamente distinto nello studio e nell’approfondimento di quegli argomenti connessi all’oggetto sociale dell’Associazione. Per la nomina del socio onorario è necessaria l’unanimità dell’assemblea su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

ART. 5 – DIRITTO DEI SOCI

Tutti i soci i aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota Annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

ART. 6 – DOVERI DEI SOCI

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, impegnando gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto.

ART. 7 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

L’associato ha diritto e facoltà di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, con effetto dal momento della ricezione della comunicazione scritta di recesso, da inviare con raccomandata a/r alla sede legale della Sede nazionale, almeno 30 gg prima della scadenza.

Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art.6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa; in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi dell’Associazione; eserciti, anche per interposta persona o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’Associazione, salvo specifica e motivata autorizzazione deliberata dal Comitato Direttivo.

L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati , né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei Soci;
– il Comitato Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– Il Tesoriere;
– il Comitato Scientifico.

Tutti gli organi dureranno in carica fino alla loro revoca da parte dell’Assemblea degli Associati.
Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

ART. 9 – L’ASSEMBLEA

L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori effettivi ed onorari, in regola con il pagamento della quota associativa; è convocata quante volte lo ritenga necessario dal Presidente, mediante avviso pubblico sul sito web dell’Associazione e/o mediante avviso scritto agli associati da inviare tramite lettera semplice, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Deve inoltre essere convocata:

1. quando il Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando lo richiede, con motivazione, almeno un decimo dei soci;

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea ordinaria:

1. elegge i membri del Comitato Direttivo , fatta eccezione per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell’Associazione ed ha durata triennale;
2. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
3. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;
4. approva il programma annuale dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino a due deleghe in sostituzione di soci non amministratori.

L’assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea straordinaria delibera con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione assunta a maggioranza dei presenti. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti (fondatori ed effettivi ed onorari), purché in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 10 – IL COMITATO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall’assemblea, ad eccezione della prima elezione che avviene all’atto costitutivo; è composto da 3 membri.

Esso come nominato e costituito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, salvo revoca per giusta causa, da intendersi quale inadempimento ai doveri di lealtà e correttezza che incombono all’organo amministrativo e per altri gravi motivi.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa e richiesta dal Presidente.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo può nominare il “Comitato Scientifico”.

Il Comitato Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessaria per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;

2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;

3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consunti vo e quello preventi vo ed il rendiconto economico;

4. ammette i nuovi soci;

5. fissa annualmente l’importo delle quote di adesione;

6. esclude i soci ai sensi dell’art.7 del presente statuto;

7. nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

8. delibera in ordine ai rimborsi spese ed assunzione di personale;

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione e nomina il Vice Presidente e il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione. Il Segretario può essere scelto anche fra i non soci.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza politica, legale e processuale dell’Associazione. Presiede e dirige, indirizzandone l’attività, l’Assemblea e il Comitato Direttivo.

Il Presidente:
1) convoca gli organi dell’Associazione e ne assicura il regolare funzionamento;
2) adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
3) ha mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nei confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie con facoltà di subdelega per iscritto senza atto notarile;
4) può aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali;
5) può chiedere fidi e fideiussioni per la realizzazione delle attività statutarie;
6) pone in esecuzione le decisioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea;
7) può delegare con atto scritto parte delle sue funzioni per singoli affari;
8) in casi di parti colare necessità ed urgenza, può adottare iniziative su materie di competenza del Comitato Direttivo, a condizione di convocarlo appena possibile per la ratifica del provvedimento adottato.

ART.12 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Comitato Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Comitato Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione.

Annualmente, entro il mese di giugno, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all’approvazione del Comitato Direttivo.

Il Tesoriere è nominato fra i membri del Comitato Direttivo che fanno parte di tale organo da almeno cinque anni. Per i primi due anni di vita dell’Associazione tale limitazione non sarà efficace.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Comitato Direttivo, è tenuto all’esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.

Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

ART. 13 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da personalità che, per motivi professionali e personali, rappresentano un’eccellenza su specifiche tematiche inerenti gli scopi dell’Associazione.

I membri del Comitato Scientifico hanno un ruolo consultivo e contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante scritti, presenziando alle riunioni del Comitato Direttivo o all’Assemblea dei Soci con diritto di intervento, ma non di voto, o partecipando a specifiche iniziative di divulgazione culturale dell’Associazione.

La durata della carica e il numero dei membri sono illimitati.

I singoli membri, oltre che per dimissioni, possono essere revocati dalla carica solo in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell’Associazione. La revoca, nei casi di incompatibilità, è deliberata con votazione a maggioranza del Comitato Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico non sono soggetti all’obbligo del versamento delle quote annuali all’Associazione.

Il Comitato Scientifico ha un proprio presidente nominato dal Presidente dell’Associazione.

Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di proporre al Comitato Direttivo la realizzazione di convegni, incontri, dibattiti , manifestazioni, ricerche, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell’associazione.

ART. 14 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell’Associazione. E’ fatto assoluto divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– le quote associative e i beni con esse acquistati;

– beni, contributi , erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dagli associati o da terzi;

– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

– altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell’Associazione.

L’Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all’estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito scelto dal Comitato Direttivo sotto il controllo e la responsabilità del Tesoriere.

L’esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo, su proposta del Tesoriere, predispone il bilancio dell’esercizio e il preventivo e consuntivo economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro secondo gli stessi principi fondanti e finalità dell’Associazione.

ART. 15 – BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
ART. 16 – AVANZI DI GESTIONE
L’Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte delle medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno eventualmente essere disposte con regolamento interno definito dal Comitato Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria.

ART.19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

UNIONE NAZIONALE TUTELA CONSUMATORI 

c.f. 94153510543

n. verde 800 090 713

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